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Che cosa non dev’esserci nel nostro piatto.

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Facussa

Facussa

Riteniamo di fare cosa utile pubblicando la pagina informativa dell’Unione europea in tema di limiti di tollerabilità degli inquinanti nelle sostanze destinate all’uso alimentare e monitoraggi degli alimenti, in base al regolamento n. 466/2001/CE della Commissione dell’8 marzo 2001.

E’ fondamentale sapere che cosa finisce nel nostro piatto, no?

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

Unione Europea, logo

L’Unione europea (UE) stabilisce i tenori massimi per alcune sostanze contaminanti mira a ridurre la presenza di tali sostanze contaminanti in alcuni prodotti alimentari a livelli minimi che consentano ragionevolmente l’applicazione di buoni procedimenti di fabbricazione o agricoli. Il fine è quello di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, segnatamente per i gruppi più sensibili della popolazione: bambini, persone allergiche, ecc.

ATTO

Regolamento n° 466/2001/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, che stabilisce tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari [Cfr atti modificativi].

campo di grano

campo di grano

SINTESI

Il regolamento n. 466/2001/CE stabilisce le quantità massime di alcune sostanze contaminanti: i nitrati, le micotossine (aflatossine, ocratossina A e patulina), i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio), il monocloro-propano-1, 2 diol (3-MCPD), le diossine e PCB tipo diossina, nonché lo stagno inorganico. Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 194/1997, modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1566/1999.

Condizioni di applicazione: i prodotti alimentari di cui all’allegato I non devono presentare, al momento della loro messa in circolazione, tenori di contaminanti maggiori di quelli stabiliti in tale allegato.

Prodotti interessati: i tenori massimi di contaminanti previsti dal regolamento riguardano solo la parte commestibile dei prodotti alimentari, tuttavia si applicano anche agli ingredienti utilizzati per la produzione di prodotti alimentari composti.

Specificità per i lattanti e per i bambini di minore età:
Tali tenori massimi si applicano del pari ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini di minore età oggetto della direttiva91/321/CE e della direttiva 96/5/CE, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2003/13/CE, la quale stabilisce che gli alimenti per lattanti non possono contenere nessuna sostanza in proporzioni tali da poter nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini di minore età. Le ultime modifiche del regolamento (CE) n. 466/2001 mirano a tutelare la salute dei bambini di minore età, stabilendo, per i prodotti alimentari ad essi destinati, il livello minimo possibile di presenza di sostanze contaminanti (cfr. in appresso la rubrica Atti collegati).

Misure di sorveglianza: gli Stati membri devono adottare misure di sorveglianza adeguate relativamente alla presenza dei contaminanti presenti nei prodotti alimentari.

Metodi di analisi: il regolamento fa riferimento ai metodi di campionatura e di analisi che consentono di valutare i tenori di contaminanti e, in particolare, alla direttiva 98/53/CE (abrogata dal regolamento (CE) 401/2006) e 2002/69/CE) che riguarda l’applicazione l’applicazione di modalità di prelevamento di campioni e di metodi d’analisi comunitari dei prodotti alimentari destinati all’alimentazione umana.

Bombo (gen. Bombus) su un fiore

Bombo (gen. Bombus) su un fiore

I diversi contaminanti: il regolamento (CE) n. 466/2001, cosí come è stato adottato l’8 marzo 2001, riguarda varie categorie di contaminanti:

  •          I nitrati
    Questi sono soprattutto presenti nelle verdure (spinaci, lattuga). Per ridurre il tenore di nitrati in tali verdure, il regolamento prevede l’obbligo di modificare i metodi di coltura e l’applicazione dei codici di buone procedure agricole. I tenori dei nitrati variano molto in funzione delle condizioni climatiche; alcuni Stati membri sono autorizzati a mettere in vendita, sui rispettivi territori, spinaci o lattughe che presentano tenori di nitrati superiori a quelli stabiliti nell’allegato del regolamento, a condizione che tali quantità restino accettabili da un punto di vista della tutela della salute pubblica. Il periodo transitorio deve consentire agli Stati interessati di adottare i provvedimenti necessari al fine di arrivare quanto prima a valori comuni. Sulla base dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri e delle relazioni sull’applicazione dei codici di buone procedure agricole e dei progressi scientifici, la Commissione procede ogni 5 anni ad un riesame dei livelli dei tenori massimi.
  •          Le aflatossine
    Sono sostanze cancerogene genotossiche che si sviluppano in condizioni di temperatura e di umidità elevate. Il regolamento stabilisce limiti al livello più basso possibile.
    Per alcuni prodotti come le arachidi, i frutti con guscio e la frutta secca ed il mais, viene riconosciuto che i metodi di cernita o altri trattamenti fisici consentono di ridurre il tenore di aflatossine. Al fine di ridurre al minimo gli effetti sul commercio, è opportuno fin d’ora consentire tenori di aflatossine più elevati per tali prodotti quando essi non sono destinati al consumo umano diretto ovvero a un’utilizzazione come ingredienti di un prodotto alimentare. In questo caso essi devono presentare un’etichettatura che metta chiaramente in evidenza la loro destinazione con la dicitura «prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a un trattamento di cernita o ad altri trattamenti fisici per ridurre il livello di contaminazione da aflatossine ».
  •          L’ocratossina
    L’ocratossina A è una micotossina prodotta da vari funghi (del tipo «penicillium» e «aspergillus»). Essa è naturalmente presente in numerosi prodotti vegetali del mondo intero, come ad esempio, cereali, chicchi di caffè, cacao e frutta secca. La sua presenza è stata rilevata del pari in prodotti a base di cereali, caffè, vino, birra, succo d’uva e nonché in prodotti di origine animale, segnatamente nei rognoni di maiale. Da indagini effettuate sulla frequenza e sui livelli di presenza dell’ocratossina A maiale. Da indagini effettuate in campioni di prodotti alimentari e di sangue umano, risulta che i prodotti alimentari sono spesso contaminati. L’ocratossina A è una micotossina aventi proprietà cancerogene, nefrotossiche, teratogene, immunotossiche e, talvolta, neurotossiche. Essa è stata anche associata alla nefropatia sull’uomo. L’ocratossina A può avere una lunga semi-vita nell’organismo umano.
  •          La patulina
    Cisto (Cistus)

    Cisto (Cistus)

    La patulina è una micotossina prodotta da vari tipi di funghi. Essa può trovarsi nei succhi di frutta, soprattutto nel succo di mela, nonché in prodotti alimentari ammuffiti: pane, ecc. (cfr. in appresso la rubrica Atti collegati).

  •          Il piombo
    L’assorbimento del piombo può rappresentare un grave rischio per la salute pubblica in quanto può frenare lo sviluppo cognitivo, ridurre le prestazioni intellettuali del bambino e aumentare la tensione arteriosa e il numero delle malattie cardio-vascolari presso gli adulti. Pertanto i valori massimi di piombo dovrebbero essere ridotti al livello minimo possibile.
  •          Il cadmio
    L’assorbimento del cadmio costituisce un fattore di rischio per l’essere umano poiché può portare a disfunzioni renali, problemi ossei e disturbi della riproduzione. Pertanto, i tenori massimi di cadmio dovrebbero essere ridotti al livello minimo possibile.
  •          Il mercurio
    Tale sostanza può alterare lo sviluppo cerebrale dei lattanti e in presenza di tenori più elevati, provocare trasformazioni neurologiche nell’adulto. Il mercurio contamina essenzialmente i pesci e i prodotti della pesca.
  •          Il monocloro-propano-1,2diol (3 MCPD)
    Tale sostanza si forma in determinate condizioni durante la trasformazione dei prodotti alimentari. Essa può essere prodotta segnatamente durante la fabbricazione dell’ingrediente alimentare salato « proteina vegetale idrolizzata » con il metodo dell’idrolisi acida. L’adattamento dei processi di produzione ha consentito una diminuzione consistente del 3-MCPD nel prodotto suindicato. Trattandosi di un agente cancerogeno, è opportuno stabilire limiti ai livelli più bassi possibili.
  •          Le diossine e i policlorobifenili (PCB) tipo diossina
    Le diossine sono sostanze chimiche che derivano da alcuni processi naturali (vulcanismo, incendi di foreste) ovvero industriali (segnatamente: fabbricazione di pesticidi, di metalli o di pitture, imbiancamento della carta, combustione, ecc.). I PCB sono sostanze chimiche largamente diffuse anche nei materiali da costruzione, nei lubrificanti, negli impermeabilizzanti e negli inchiostri. Questi tipi di sostanze possono avere effetti gravi sulla salute, fra i quali il cancro, disturbi del sistema immunitario e del sistema nervoso, lesioni del fegato e sterilità.
    Oxalis pes-caprae

    Oxalis pes-caprae

    Lo stagno inorganico
    Questo tipo di stagno si può trovare nelle scatole di conserva e di bevande. Esso può provocare irritazioni gastriche in gruppi sensibili della popolazione Per gli alimenti in conserva diversi dalle bevande, i tenori massimi sono fissati a 200 mg/kg e a 100 mg/kg per le bevande in scatola. Per lo stagno inorganico negli alimenti conservati e nelle bevande in scatola destinate al consumo dei bambini, il tenore massimo consentito è pari a 50 mg/kg di peso allo stato fresco.

Base di dati sull’acrilamide
La Commissione europea ha creato una nuova base di dati relativi a ricerche sull’acrilamide nei prodotti alimentari (EN). Questa base di dati precisa il rischio che rappresenta l’acrilamide per la salute pubblica e stabilisce gli strumenti per ridurne il tenore nei prodotti alimentari. La base di dati è stata creata dalla Commissione e dall’ Autorità europea per la Sicurezza alimentare. L’acrilamide è una sostanza chimica potenzialmente cancerogena presente nei prodotti alimentari in esito ad alcuni processi di cottura. Altre informazioni sull’acrilamide (EN) sono disponibili sul sito Internet Consumatori della Commissione.

Per ulteriori informazioni sulla normativa sui prodotti chimici, si consulti il sito della Direzione generale Consumatori (DE), (EN), (FR) nonché la scheda SCADplus sull’ etichettatura delle sostanze pericolose.

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 466/2001 05.04.2001 GU L 77 del 16.03.2001 [rettifica GU L 304 del 21.11.2001]

Atto(i) modificatore(i) Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n.2375/2001 26.12.2002 GU L 321 del 06.12.2001
Regolamento (CE) n. 472/2002 26.03.2002 GU L 75 del 16.03.2002
Regolamento (CE) n. 563/2002 23.04.2002 GU L 86 del 03.04.2002
Regolamento (CE) n.1425/2003 11.09.2003 GU L 203 del 12.08.2003
Regolamento (CE) n.2174/2003 02.01.2004 GU L 326 del 13.12.2003
Regolamento (CE) n. 455/2004 01.04.2004 GU L 74 del 12.03.2004
Regolamento (CE) n. 683/2004 05.05.2004 GU L 106 del 15.04.2004
Regolamento (CE) n. 123/2005 17.02.2005 GU L 25 del 28.01.2005
Regolamento (CE) n. 856/2005 27.06.2005 GU L 143 del 07.06.2005
Regolamento (CE) n.1822/2005 29.11.2005 GU L 293 del 09.11.2005
Regolamento (CE) n. 199/2006 25.02.2006 GU L 32 del 04.02.2006

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI

Allegato I – Tenore massimo per alcune sostanze contaminanti nei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 2375/2001 [Gazzetta ufficiale L 321 del 06.12.2001]
Regolamento (CE) n. 221/2002 [Gazzetta ufficiale L 37 del 07.02.2002]
Regolamento (CE) n. 257/2002 [Gazzetta ufficiale L 41 del 13.02.2002]
Regolamento (CE) n. 472/2002 [Gazzetta ufficiale L 75 del 16.03.2002]
Regolamento (CE) n. 563/2002 [Gazzetta ufficiale L 86 del 03.04.2002]
Regolamento (CE) n. 1425/2003 [Gazzetta ufficiale L 203 del 12.08.2003]
Regolamento (CE) n. 2174/2003 [Gazzetta ufficiale L 326 del 13.12.2003]
Regolamento (CE) n. 242/2004 [Gazzetta ufficiale L 42 del 13.02.2004]
Regolamento (CE) n. 455/2004 [Gazzetta ufficiale L 74 del 12.03.2004]
Regolamento (CE) n. 655/2004 [Gazzetta ufficiale L 104 del 08.04.2004]
Regolamento (CE) n. 683/2004 [Gazzetta ufficiale L 106 del 15.04.2004]
Regolamento (CE) n. 684/2004 [Gazzetta ufficiale L 106 del 15.04.2004]
Regolamento (CE) n. 78/2005 [Gazzetta ufficiale L 16 del 20.01.2005]
Regolamento (CE) n. 123/2005 [Gazzetta ufficiale L 25 del 28.01.2005]
Regolamento (CE) n. 208/2005 [Gazzetta ufficiale L 34 del 08.02.2005]
Regolamento (CE) n. 856/2005 [Gazzetta ufficiale L 143 del 07.06.2005]
Regolamento (CE) n. 1822/2005 [Gazzetta ufficiale L 293 del 09.11.2005]
Regolamento (CE) n. 199/2006 [Gazzetta ufficiale L 32 del 04.02.2006].

ATTI COLLEGATI

Libellula

Libellula

Raccomandazione della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari [Gazzetta ufficiale L 322 del 22.11.2006].

Modifica del regolamento (CE) n.466/2001 per quanto riguarda i tenori massimi applicabili ad alcuni prodotti alimentari per lattanti e bambini di minore età:

Regolamento (CE) n. 199/2006 (diossine)
Questo regolamento stabilisce nuovi tenori massimi per la somma di diossine e di policlorobifenili (PCB) di tipo diossina. La Commissione ridurrà tali tenori massimi entro il 31 dicembre 2008. Questa revisione terrà conto dell’opportunità di proporre una maggior riduzione per i lattanti e per i bambini.

Regolamento (CE) n. 683/2004 (aflatossine e ocratossine A negli alimenti per lattanti e bambini di minore età).
Il regolamento stabilisce un metodo di analisi armonizzata delle aflatossine e delle ocratossine A al fine di garantire il tenore minimo possibile di queste sostanze contaminanti.
Il tenore massimo di aflatossine è di 0,10 microgrammi /kg per i preparati a base di cereali e per gli alimenti per lattanti, nonché per gli alimenti dietetici speciali per lattanti. Per alcuni preparati (latte, ecc.) tale tenore massimo è pari a 0,025 microgrammi /kg.
Il tenore massimo di ocratossina A è di 0,50 microgrammi /kg per i preparati a base di cereali e per gli alimenti per lattanti, nonché per gli alimenti dietetici speciali per i lattanti.

Regolamento (CE) n. 655/2004 (tenore di nitrati degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di minore età).
Questo regolamento riduce il tenore di nitrati al livello più basso possibile per questo gruppo di popolazione a rischio, portandolo a 200 mg NO3 /kg. I nitrati possono determinare nel corpo la formazione di sostanze cancerogene.

Modalità di prelevamento dei campioni e metodi di analisi

Regolamento (CE) n° 401/2006 [Gazzetta ufficiale L 70 del 09.03.2006] (controllo ufficiale dei tenori di micotossine).

Direttiva 2004/43/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale L 113 del 20.04.2004] (controllo ufficiale dei tenori di aflatossine e di ocratossina A).

 

campo di mais

campo di mais

(foto C.B., S.D., archivio GrIG)


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